ANFI
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
DENOMINAZIONE e SEDE
ARTICOLO 1
A norma del D.Lgs 117/17 (nel prosieguo anche CTS) e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE NAZIONALE FISIATRIA INTERVENTISTA ETS” in breve “ANFI ETS”.
Articolo 2
L’Associazione ha sede legale in Milano. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria. Essa potrà istituire sedi secondarie ed esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed estero. L’Associazione ha durata illimitata e può cessare per delibera dell’assemblea straordinaria come disciplinato dal presente statuto. L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale.
FINALITÀ E ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 3 – Carattere dell’associazione
L’Associazione non ha fini di lucro, opera per esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e la sua struttura è democratica. L’Associazione è regolata dal presente statuto e agisce nei limiti del CTS, del Codice Civile, delle leggi statali e regionali che regolano l’attività dell’associazionismo.
Articolo 4 – Scopo
L’Associazione persegue principalmente scopi formativi e scientifici in ambito medico, sanitario e del benessere dell’individuo. L’Associazione, in particolare, intende promuovere la disciplina della Fisiatria Interventistica in ogni suo aspetto, sviluppando l’assistenza e la ricerca nel settore e favorendo la formazione e l’aggiornamento dei propri Soci e degli operatori del settore. A tal fine l’Associazione Promuove ed organizza eventi formativi finalizzati alla formazione ed all’aggiornamento professionale continuo a beneficio di tutte le figure professionali operanti in ambito neuro-muscoloscheletrico; svolge attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM, anche mediante la diffusione dei risultati dell’attività di ricerca. In ambito formativo, l’Associazione riserva particolare attenzione al sostegno della formazione scientifica di giovani specialisti anche mediante l’istituzione di borse di studio, assegni di ricerca o contributi miranti al raggiungimento degli scopi dell’ETS. ANFI favorisce ed incentiva, inoltre, la ricerca clinica, epidemiologica e di base su tutte le tematiche inerenti la Fisiatria Interventistica; a tale scopo può istituire, favorire e supportare totalmente od in parte programmi e attività di ricerca scientifica nell’ambito delle patologie neuro- muscoloscheletriche, prevedendo la pubblicazione dell’attività scientifica attraverso riviste scientifiche e sul web. ANFI si propone, inoltre, di incentivare l’applicazione delle evidenze scientifiche nella pratica clinica, nonché, di favorire lo sviluppo e la standardizzazione delle linee-guida in tutti gli ambiti di interesse neuro- muscoloscheletrico, anche in collaborazione con organismi istituzionali, amministrativi e di programmazione a qualsiasi livello essi operino, o anche in collaborazione con società scientifiche e altri ETS tecnico-scientifici delle professioni sanitarie, pertanto, promuove trials di studio e ricerca scientifica in collaborazione con altri enti. Infine, ANFI intende porre in essere ogni altra iniziativa di carattere divulgativo e di sensibilizzazione sulle patologie neuro- muscoloscheletriche, di prevenzione e di educazione sanitaria. A tal fine l’associazione promuove e realizza iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica in generale e le autorità competenti sulle tematiche inerenti la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle patologie neuro-muscoloscheletriche.
Articolo 5 – Attività d’interesse generale
Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione, si impegna nella realizzazione delle seguenti attività d’interesse generale, in conformità con l’art 5 del CTS,
- Lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;
- Lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lettera g) formazione universitaria e post-universitaria;
- Lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Lettera i) organizzazione e gestione di attività’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. L’Associazione potrà compiere tutte le azioni necessarie e stipulare atti formali o convenzioni utili al perseguimento degli scopi sociali, collaborando anche con altri enti del terzo settore, enti pubblici o privati nazionali e internazionali, nonché professionisti specializzati che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, essa può compiere tutte le operazioni connesse ai propri scopi, compresa la possibilità di affidare ai propri soci l’esecuzione di specifici incarichi retribuiti o assumere personale nel rispetto delle vigenti norme di legge per conto e nell’interesse dell’Associazione stessa.
Articolo 6 – Attività diverse
L’Associazione si prefigge di realizzare i propri scopi anche esercitando attività diverse da quelle previste al superiore articolo 5, secondarie e strumentali rispetto alle attività d’interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto ministeriale (art. 6 del CTS).
Articolo 7 – Raccolta fondi
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del CTS, l’attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. Tale attività potrà essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico in conformità delle linee guida ministeriali, della Cabina di regia e del Consiglio Nazionale del Terzo settore.
SOCI E VOLONTARI
Articolo 8 – Soci
I Soci hanno pari diritti e si distinguono in:
- Soci Fondatori. Sono Soci Fondatori i soggetti che hanno preso parte e firmato l’Atto Costitutivo;
- Soci Ordinari. Sono Soci ordinari i soggetti che aderiscono all’Associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota annuale stabilita dal Consiglio stesso. Possono essere soci ordinari anche altri ETS, le imprese sociali e le cooperative sociali, le università, gli istituti di formazione e altri soggetti pubblici e privati, rappresentati dai rispettivi legali rappresentanti o da altro soggetto, facente parte del suddetto ente, all’uopo incaricato. La qualità di socio comporta la possibilità di partecipare alla vita associativa e, pertanto, alle attività dalla stessa organizzate. Tutti gli associati, iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, avranno diritto di voto in assemblea per tutti gli argomenti e gli atti su cui l’assemblea è chiamata a discutere ai sensi di legge, di statuto o per volontà del Consiglio Direttivo.
- Soci onorari. Sono coloro che per la loro personalità e notorietà in ambito scientifico, sanitario o sociale abbiano contribuito significativamente alla crescita e al prestigio della Fisiatria Interventistica e dell’ANFI. Essi sono nominati tali dal Consiglio Direttivo. La nomina dei Soci onorari viene deliberata dal Consiglio Direttivo all’unanimità, su proposta di uno dei suoi componenti in carica.
Sono ammessi a fare parte della associazione tutti coloro che accettino gli articoli dello Statuto, ne condividano gli scopi e i regolamenti e gli appartenenti alla categoria professionale o disciplina specialistica del settore sia pubblico che privato.
Articolo 9 – Modalità di ammissione del Socio
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
per i soggetti privati l'indicazione delle generalità: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica;
per gli enti l'indicazione della Denominazione, sede legale, codice fiscale/P. IVA, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica e pec, nome, cognome e codice fiscale del rappresentante legale;
la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo motiva tale deliberazione entro sessanta giorni. All’atto dell’ammissione, il socio si impegna al versamento della quota associativa che è fissata dal Consiglio Direttivo ed è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Il numero dei soci è illimitato.
Articolo 10 – Diritti e Doveri del Socio
Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall’Associazione e intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto in assemblea e può rappresentare un massimo di n. 2 soci per delega scritta conferitagli per una specifica assemblea. I soci hanno diritto alle informazioni e al controllo come stabilito dalla legge e dallo statuto, pertanto, tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti, registri e libri sociali, previa richiesta da avanzare al consiglio direttivo in forma scritta.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, lealtà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo. L’Associazione considererà causa espressa di esclusione qualsiasi comportamento sleale del socio volto a porre in essere comportamenti o attività concorrenziali rispetto agli scopi dell’Associazione.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa.
Articolo 11 – Cessazione della qualifica di Socio
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.
La qualifica di associato cessa esclusivamente per: recesso del socio, mancato pagamento della quota sociale – nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifesta ed il consiglio direttivo avvierà le procedure per deliberarne l’esclusione -, esclusione a cura del Consiglio Direttivo in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 10 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa.
I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati o delle quote sociali, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione. Il recesso ha effetto immediato.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 12
Sono organi dell’Associazione:
- a) l’Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Tecnico-Scientifico;
- d) l’Organo di Controllo di cui all’art. 30 del CTS (la cui nomina è facoltativa, ove non ricorra l’obbligo di nomina per superamento dei limiti di cui al richiamato art. 30 o per altre fattispecie previste dallo stesso articolo)
Articolo 13 – L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti ed è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all’Associazione.
I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea ordinaria dei Soci, ai sensi dell’art. 26 del CTS, ad eccezione dei componenti del primo Consiglio Direttivo, nominati nell’atto costitutivo.
L’assemblea è convocata dal Presidente quando ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’assemblea deve essere convocata, mediante e-mail e/o lettera cartacea e/o affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 8 giorni prima dell’adunanza, specificando la data, l’ora e l’ordine del giorno.
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le adunanze possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché i soci vengano informati in merito allo strumento scelto per effettuare la riunione, che possa essere loro permesso di verificare la regolarità della costituzione e sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all’ordine del giorno disponendo, altresì, di tutta la documentazione eventualmente necessaria.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può rappresentare un massimo di n. 2 soci per delega scritta. Le discussioni e le delibere dell’assemblea sono riassunte in un verbale, che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è conservato a cura del Presidente, raccolto in un Libro Verbali, nella sede dell’associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
L’assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.
L’Assemblea è chiamata a deliberare sulle materie previste dalla normativa vigente e, in ogni caso, sui seguenti argomenti:
- a) approvazione del bilancio;
- b) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- c) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) responsabilità dei componenti degli organi sociali e azioni nei loro confronti;
- e) esclusione degli associati;
- f) modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
- g) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’associazione ;
- h) tutte le questioni attinenti la gestione sociale e il regolamento dei lavori assembleari.
L’Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria per circostanze eccezionali tramite deliberazione del Consiglio Direttivo o richiesta motivata da almeno il 10% dei soci aventi diritto di voto.
Compiti dell’assemblea straordinaria sono: lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione, l’approvazione di eventuali modifiche dello Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti e lo scioglimento dell’Associazione col voto favorevole di 3/4 dei soci. L’Assemblea può riunirsi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all’ordine del giorno, La riunione si riterrà svolta nel luogo dove sono compresenti Presidente e il verbalizzante.
Articolo 14 – Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’assemblea e composto da tre a sette membri e ha durata di due anni ed i componenti possono mantenere la carica per più di due mandati. La maggioranza dei componenti è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
Se non vi ha provveduto l’Assemblea, il Consiglio elegge al suo interno il Presidente. Qualora durante il mandato venga a mancare uno o più membri dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo nominerà altri membri in sostituzione; i membri nominati dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore (CTS), a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il Consiglio Direttivo è composto da:
- Presidente: che ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è responsabile di ogni attività della stessa e che convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta l’Associazione verso terzi ed in giudizio, detiene la firma sociale e su delibera del Consiglio Direttivo può delegare questa facoltà ad altro socio, predisponendo, ove necessario, incarichi e procure;
- Vicepresidente: che coadiuva il Presidente e, in caso di assenza, impedimento o indisponibilità di questi e, ogni qualvolta si renda necessario per il funzionamento dell’ente, ne assume le mansioni;
- Segretario: che cura ogni aspetto amministrativo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente;
- Tesoriere: che ha la responsabilità della custodia dei fondi liquidi di cassa dell’Associazione e redige la prima nota cassa;
- Consigliere: che coadiuva gli altri componenti nello svolgimento delle loro funzioni.
La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente e comunicata a mezzo raccomandata anche a mano o a mezzo e-mail ovvero mediante pubblicazione sul sito web dell’associazione, almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio. La convocazione può essere richiesta anche da almeno un terzo dei membri dello stesso; in quest’ultimo caso deve essere convocata entro 10 giorni. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
Compiti del Consiglio direttivo:
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- eseguire le delibere dell’Assemblea;
- predisporre i documenti contabili di bilancio come previsto agli artt. 16 e 17 del presente statuto;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;
- deliberare circa l’ammissione dei Soci
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- Conferire mandati/incarichi a soggetti terzi e o ad associati in possesso di specifiche competenze professionali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazione ad ATI (associazioni Temporanee di imprese), ATS (associazioni Temporanee di scopo), Consorzi o altre modalità assimilate;
- individuare eventuali attività diverse, di cui all’art. 6 del presente statuto e all’art. 6 del CTS, secondarie e strumentali rispetto alle attività d’interesse generale. Le adunanze del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate e annotate nel relativo libro sociale.
Le adunanze del Consiglio direttivo possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché siano rispettate le condizioni indicate al superiore art. 13.
Le cariche consiliari sono assunte a titolo gratuito. Tale previsione non si applica alle figure del Tesoriere e del Coordinatore scientifico, qualora queste siano assunte da soggetti terzi all’associazione nell’esercizio delle loro professione. Possono rivestire le cariche di legali rappresentanti e amministratori dell’ANFI solo le persone fisiche che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione.
Articolo 15 – Il Comitato Tecnico-Scientifico
Il comitato Tecnico-Scientifico è composto da figure tecniche e svolge funzioni consultive per l’attività del Consiglio Direttivo. Il Comitato è composto da 4 membri ed è presieduto dal Coordinatore Scientifico. Il Comitato è nominato dal Consiglio Direttivo che può sceglierne i membri al proprio interno oppure tra soggetti terzi riconosciuti per valenza scientifica ed etica. Sono criteri preferenziali l’essersi particolarmente distinti nel campo della ricerca in ambito neuro-muscoloscheletrico e l’esperienza gestionale clinica. Anche il comitato dura in carica per due anni rinnovabili per due volte e il flusso delle progettazioni, nonché i rapporti con il Consiglio Direttivo sono curati dal coordinatore scientifico.
Il Comitato formula proposte e dà pareri in relazione all’attività scientifica, di formazione, istituzione di borse di studio, progetti di ricerca etc. che l’ANFI, nell’ambito dei propri scopi istituzionali, intende sostenere. Il Comitato Tecnico- Scientifico ha il compito di verificare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile. Il nuovo membro così nominato resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore. Il Coordinatore convoca le riunioni del Comitato Scientifico qualora lo ritenga opportuno o nel caso in cui ne facciano richiesta almeno due membri. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare. Detto avviso deve esse comunicato ai consiglieri con e-mail almeno cinque giorni prima della riunione e nei casi di urgenza con e-mail da inviarsi ai consiglieri con un preavviso di almeno due giorni dalla riunione. Le deliberazioni del Comitato Tecnico-Scientifico sono prese a maggioranza dei presenti. Di ciascuna riunione viene redatto verbale sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario, i quali sono tenuti ad inviarlo tempestivamente al Consiglio Direttivo. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio Direttivo dell’ANFI.
Articolo 16 – L’Organo di controllo
Organo di cui all’art. 30 del CTS, la cui nomina è facoltativa, ove non ricorra l’obbligo di nomina per superamento dei limiti di cui al richiamato art. 30 o per altre fattispecie previste dallo stesso articolo.
PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 17 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
- dai beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, di proprietà dell’Associazione;
- da contributi, proventi, erogazioni liberali, donazioni, eredità e lasciti;
- fondi di riserva costituiti con le eccedenze di esercizio utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Sono fonti di finanziamento dell’associazione:
- le quote sociali;
- i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i proventi di eventuale attività diverse;
- i contributi offerti dagli associati e da terzi soggetti e/o enti. Tali contributi, per disposizione dell’oblatore, possono avere una destinazione specifica;
- donazioni e lasciti in genere ricevuti da soggetti e/o enti;
- i contributi pubblici o privati, le erogazioni e donazioni in genere finalizzati all’attività, le sponsorizzazioni e la raccolta pubblicitaria;
- i finanziamenti pubblici e privati a qualsiasi titolo ottenuti per la realizzazione di attività;
- ogni mezzo che non sia in contrasto con lo statuto o con eventuali regolamenti interni e con le leggi dello Stato Italiano che potrà essere utilizzato per favorire e sostenere le attività dell’associazione e incrementare il suo patrimonio.
Le quote associative sono annualmente stabilite dal consiglio direttivo, così come gli eventuali contributi straordinari.
Il consiglio direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso.
È vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, come meglio specificato all’art. 8 del CTS.
Articolo 18 – Esercizio sociale, scritture contabili e bilancio
L’esercizio sociale ha durata compresa tra il giorno 1 Gennaio ed il giorno 31 Dicembre di ogni anno. Di esso va redatto un bilancio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale (con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente) e relazione di missione o, alternativamente, qualora ne ricorrano i presupposti, un rendiconto nelle forme semplificate previste dall’art.13 del CTS.
In caso di proventi da attività diverse, l’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle stesse, mediante annotazione nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
I rendiconti e/o i bilanci di cui agli artt.13 e 14 del CTS e i rendiconti delle raccolte fondi, inerenti all’esercizio precedente, devono essere depositati al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno o entro eventuali differenti termini che potranno essere previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. L’organo amministrativo è tenuto al rispetto degli eventuali termini di legge, ove previsti, per la predisposizione dei suddetti documenti e la trasmissione all’assemblea ordinaria dei soci per le relative delibere.
Articolo 19 – Bilancio Sociale
Laddove vengano conseguiti in un esercizio ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro, in conformità dell’art. 14 del CTS, l’associazione dovrà provvedere alla redazione, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro, del bilancio sociale e al deposito presso il RUNTS, nonché alla pubblicazione dello stesso sul sito dell’ente.
Articolo 20 – Revisione legale dei conti
Al superamento dei limiti contemplati dall’art. 31 del CTS, l’ente dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, fatto salvo quanto previsto dall’art. 30 comma 6 del CTS. La nomina è altresì obbligatoria quando siano costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’art. 10 del CTS.
REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Articolo 21 – Scioglimento e Devoluzione del patrimonio
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3⁄4 degli associati convocati in assemblea straordinaria. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. In caso di scioglimento, fino alla vigenza della normativa antecedente alla piena entrata in vigore del codice del terzo settore, ex D.Lgs. 117/17, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della L. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 117/17, in materia, si farà riferimento a quanto disposto all’art.9 del decreto stesso.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22 – Responsabilità
L’ANFI risponde con i propri beni dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L’ANFI si dota di polizza assicurativa per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’ANFI stessa.
Articolo 23 – Clausola compromissoria
Ogni controversia avente ad oggetto rapporti associativi, l’applicazione e l’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promossa da o contro gli associati, da o contro l’Associazione, da o contro i consiglieri, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, purché compromettibili dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio della città ove ha sede legale
l’Associazione. Qualora non si pervenga ad un accordo in sede di conciliazione, tali controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della città ove ha sede legale l’Associazione. L’organo arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati dalla Camera Arbitrale della città ove ha sede legale l’Associazione. In ogni caso i tre arbitri decideranno secondo diritto e in via rituale. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.